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Il potere, in qualsiasi regime, tende a diventare arbitrario, se non oppressivo, durante il suo esercizio, avvicinando l’Amministrazione pubblica, piú ad un corpo estraneo e vessatorio che non ad organi diretti al funzionamento e miglioramento della Comunità.

Questo fenomeno riscontrabile in ogni Forma di Stato ed in ogni Forma di Governo, in democrazia è particolarmente rilevante nelle democrazie rappresentative, come quella italiana e di quasi tutto l’Occidente, perché, di norma, i cittadini non hanno nessuna possibilità di incidenza o di controllo sull’esercizio del potere, da parte del Governo, in ultima istanza della Pubblica Amministrazione, e degli altri centri di potere Ciò anche perché risulta molto flebile e, comunque, dilazionata nel tempo l’eventuale remora derivante dalle scadenze elettorali, alle quali, specialmente di recente, i cittadini spesso e sempre di piú non partecipano per sfiducia proprio verso il Potere.

Ciò dimostra quanto sia necessario realizzare il controllo del potere durante il suo esercizio.

Il punto, in Europa, fu avvertito fin dall’antichità, in maniera acuta e dette luogo ad alcune soluzioni che si sono proiettate fino all’età contemporanea.

Le principali si ebbero a Creta, dove furono creati i Cosmi, aventi il potere di controllo.

A Sparta furono creati gli Efori, i quali agivano nell’interesse del popolo e dei demi e potevano controllare i comportamenti di tutti i detentori del potere, compresi i Re, con la possibilità di inibire qualsiasi atto o comportamento e finanche di destituirli (nei casi piú gravi), in nome e nell’interesse del popolo.

In Roma vi erano i Tribuni plebis, i quali potevano opporre il veto a qualsiasi atto dei magistrati o delle istituzioni, senza dovere di motivazione. La loro funzione era ritenuta tanto elevata e vitale per la Respublica, che Cicerone, sintetizzando l’opinione corrente, affermò che senza il Tribunato non vi sarebbe stata neppure la Repubblica e la democrazia.

Durante l’Impero romano nel IV sec. d. C. furono istituiti i Defensores civitatum, con il compito di controllare e reprimere gli atti dei ‘potenti’ (Governanti e giudici) oppressivi delle persone umili, cioè dei ‘deboli’.

Queste figure hanno esercitato grande suggestione nelle età successive e sono state riproposte, in varie forme e vesti, nella configurazione degli Stati contemporanei, da legislatori e da pensatori, durante la Rivoluzione francese e l’età napoleonica; furono poste a base della Repubblica napoletana (auspice Mario Pagano) e della Repubblica romana. La loro necessità fu sostenuta da Locke e da Rousseau e, persino, da Lenin (per la Russia) e da Calhoun.

Tuttavia la reviviscenza maggiore si ebbe in Svezia ad opera di Carlo XII nel 1713, il quale istituí l’Högste Ombudsman.

Questa figura, comunemente fatta risalire alla sua reintroduzione avvenuta nel 1809, ha avuto grande fortuna e diffusione, tanto che l’ONU, con diverse risoluzioni ne ha raccomandata l’introduzione, come istituto fondamentale per la democrazia e istituzione di tutela dei diritti umani.

La sua istituzione, in oltre 160 Paesi nel mondo ed oltre 30 in Europa e soggetta a grande espansione, è prevista persino in alcune Costituzioni (specialmente quelle recenziori, come l’albanese) con vari nomi: ombudsman, médiateur, parliamentary commissioner, avvocato del popolo, difensore del popolo, difensore civico.

Di recente la loro configurazione è stata rivisitata e rinvigorita in Francia (dove si era già sviluppata la figura del Médiateur de la République Française, la quale era una figura di Ombudsman tra le piú avanzate) attraverso l’introduzione costituzionale, avvenuta nel 2008 (seguita da una legge organica del 2011), del Défenseur des droits – le droit en action, avente il compito di difendere i cittadini nei confronti dell’Amministrazione e di sovrintendere alla realizzazione dei diritti dell’infanzia, alla lotta contro ogni forma di discriminazione e assicurare la corretta sicurezza personale.

In generale gli Ombudsman sono organismi di controllo nei confronti dalla Pubblica Amministrazione, a difesa dei cittadini, per assicurare il Buon Governo.

In Italia vi sono le authority, che però (seguendo un’ottica che è anche dell’UE e degli USA) sono orientati verso il mercato, e alcuni Difensori civici locali (regionali, ma non in tutte le Regioni, provinciali e comunali), mentre manca il Difensore civico nazionale. Nel concreto essi sono stati largamente depotenziati e privati di incisività: spesso essendo diventati posti distribuiti a politici ‘trombati’, tanto che, per realizzare risparmia, si è provveduto, anche per via normativa, alla loro soppressione. In realtà, dove ci sono pur con il poco loro consentito talora danno fastidio ai politici, che mal tollerano qualsiasi forma di controllo, abituati, come sono, alla loro posizione di oligarchie autoreferenziali e distaccate sia dai cittadini sia dalla vita reale.

Va ricordato che l’ONU in piú occasioni ha invitato e richiesto l’istituzione di un organo di difesa dei singoli, di fronte alla Pubblica Amministrazione, compresa la Giustizia.

Proposta

Proprio per questo sarebbe necessaria ed urgente la istituzione anche in Italia di un organo di controllo del potere durante il suo esercizio.

nome: Difensore dei diritti. Variabili: Difensore del popolo; Avvocato del popolo; Difensore civico nazionale.

struttura: unica nazionale, articolata in settori distinti per materie e in organismi locali, diretti a realizzare il cosiddetto diritto di prossimità.

Se sia opportuno che l’organo sia unico o meno è molto discusso. L’Inghilterra, ad esempio, ha un Organismo per i rapporti generali, un altro per la difesa della salute, uno per le abitazioni, un altro per i crediti, ecc. Mentre la Scozia, l’Irlanda ed il Galles hanno deliberatamente rifiutato la moltiplicazione ed hanno optato per un Organo unico.

In Francia, Spagna, Albania, Austria, Romania, Polonia, Repubblica Ceca, ed altri Paesi l’Organismo è unico. In Austria il Volksanwaltschaft è anche collegiale.

nomina: direttamente dal Presidente della Repubblica all’interno di una terna proposta dal Parlamento (in seduta congiunta) a maggioranza di 2/3, tra persone che abbiano competenza, capacità e neutralità (perciò, sono da escludere ex politici: parlamentari, Consiglieri e presidenti regionali, consiglieri comunali ecc.).

In alternativa: potrebbe essere votato dal popolo, ma con votazione non coincidente con nessuna votazione di natura politica, da un elenco di persone aventi i requisiti di competenza e neutralità, formulato dal Presidente della Repubblica, su proposta della Corte Costituzionale.

durata: 6-7 anni, senza possibilità di rielezione.

Si potrebbe, tuttavia, valutare se, in considerazione dell’esperienza e competenza acquisita, non possa essere nominato Senatore (almeno per un mandato o a vita).

In Francia il Défenseur des droits è nominato dal Presidente della Repubblica e dura 6 anni.

In Albania l’Avvocato del popolo è eletto dai 3/5 del Parlamento, dura 5 anni e può essere rieletto, mentre, su richiesta di 1/3 dei parlamentari, può essere revocato dai 3/5 del Parlamento. Proprio la rielezione si dimostrata causa di notevoli inconvenienti.

Compiti e attribuzioni: l’Organo potrebbe essere adito da chiunque lamenti una vessazione, ingiustizia o iniquità nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altri centri di potere (soprattutto, le multinazionali –delle telecomunicazioni, della catena alimentare, dell’ambiente, dell’energia ecc.), senza necessità di assistenza tecnica (avvocato o altro esperto) con un semplice ricorso in carta libera e senza che ricorra – come è nel caso dei ricorsi amministrativi o delle azioni giudiziarie – necessariamente un interesse personale, attuale e diretto.

Il ricorso deve essere assolutamente gratuito ed esentasse.

Quando accoglie il ricorso l’Organismo invia una richiesta di chiarimento all’Autorità interessata. Questa ha l’obbligo di fornire una risposta accuratamente motivata entro e non oltre 15 giorni.

Questo procedimento potrebbe estendersi anche agli Organi comunitari, eventualmente prevedendo l’inoltro al Mediatore europeo e il ricorso alle Corti europee.

Se la risposta risolve il problema prospettato l’Organismo ne dà comunicazione al ricorrente ed a tutti gli altri potenziali interessati.

Qualora la risposta non risolva il problema o sia ritenuta inadeguata l’Organismo può pretendere che il provvedimento resti sospeso fino a quando l’Autorità che lo ha emanato non ne provi la fondatezza, attraverso un procedimento in contraddittorio, demandato ad un Ente autonomo, al quale parteciperà l’Organismo, l’autore del ricorso e chiunque ne sia interessato; il procedimento deve iniziarsi entro 3 giorni e concludersi entro 7 giorni.

Naturalmente restano impregiudicati tutti i diritti delle parti – ad adire le vie giurisdizionali ed al risarcimento dei danni.

nessun atto o provvedimento nazionale o internazionale o dell’ue può essere sottratto al vaglio dell’Organismo.

Anche le leggi – poiché l’ingiustizia potrebbe derivare persino da una legge – possono essere oggetto di intervento da parte dell’Organismo.

Qualora ciò accada, il Parlamento può modificare la legge in toto o nei punti documentatamente contestati dall’Organismo. In mancanza l’Organismo può richiedere che si proceda a referendum abrogativo senza ulteriore requisito (come la raccolta di firme ed il giudizio di ammissibilità della Cassazione).

L’organismo può accogliere richieste e segnalazioni provenienti da omologhi Organismi di altro Paese o Internazionali.

L’Organismo può sollevare direttamente il giudizio di legittimità costituzionale, soprattutto quando concerna vessazioni gravi (compresa la tassazione superiore al 40%) e diritti fondamentali (particolarmente: ambiente, salute, salubrità, integrità dei mari e del paesaggio).

Ovviamente, riguardo alle tasse il discorso si deve far avvertito della particolarità della materia e dei vincoli costituzionali, che vietano il referendum abrogativo. Tuttavia, se si considera che siffatti vincoli furono motivati dalla considerazione che tutti debbano contribuire al funzionamento dello Stato e che si deve evitare ogni iniziativa populista diretta, con l’evidente favore che riscuoterebbe, a bloccare il funzionamento dello Stato, se ne può evincere che, quando non vi sia siffatto pericolo, anche la materia delle tasse possa essere sottoposta a controllo e limitazioni, evitando provvedimenti e misure inique dovute ado Stato-Apparato che non riduce le sue spese, ma spolia i suoi amministrati. Perciò appare motivato e giustificato di stabilire un livello di tassazione (complessiva, a qualsiasi titolo e sia locale che nazionale) di là dal quale essa si tradurrebbe in privazione, per i singoli, dei propri beni, contro il diritto di proprietà pur esso garantito dalla Costituzione.

L’Organismo ha iniziativa legislativa nelle questioni di sua competenza: può formulare progetti di innovazioni o modifiche di norme e sottoporle al Parlamento, il quale ha l’obbligo di discuterli entro 30 giorni.

All’Organismo potrebbe essere demandata la proposizione dell’azione precauzionale.

Val la pena ricordare che oggi sono in molti a concordare sulla necessità di riconoscere l’azione precauzionale, esperibile là dove l’eventuale compromissione sarebbe non riparabile (come nel versamento, ad esempio, di petrolio in mare o nel rilascio nell’aria e nelle falde acquifere di sostanze cancerogene …). Tuttavia, si obietta da piú parti e specialmente dagli usa che la sua introduzione, rimessa a chiunque, bloccherebbe ogni attività produttiva. Affidandola invece al nostro Organismo, si supererebbe siffatto ostacolo, poiché sarebbe demandata ad un organo responsabile ed oculato.

livello normativo e obiettivi: l’introduzione, al passo che le piú moderne previsione, deve avvenire nella Costituzione.

La quale va riformata, in questo senso piuttosto che nelle cosiddette ‘riforme’ tese ad impoverire la democrazia, magari assieme alla previsione costituzionale del rispetto dell’ambiente e della salubrità.

Obiettivo della istituzione dell’Organismo di controllo è quello di:

  • Dar voce agli uomini nei confronti dell’Amministrazione;
  • Concorrere al buon Governo;
  • Proteggere non soltanto contro atti malfatti (viziati di legittimità) o procedimenti distorti, ma anche nei confronti di qualsiasi provvedimento, anche normativo (legge) fonte di sperequazioni ed iniquità;
  • Porre un argine a qualsiasi vessazione o maltrattamento, compresi quelli derivanti dai sistemi di esecuzione dei provvedimenti e di riscossione delle imposte (spesso usurai);
  • Stabilire il giusto equilibrio tra Cittadini e Stato;
  • Assicurare, in modo efficace, tempi veloci e gratuiti contro ogni lamentela, specialmente quelle concernenti l’ambiente, i beni comuni e la loro fruizione da parte di tutti, i diritti fondamentali – la cui compromissione spesso è irrecuperabile.
Sebastiano Tafaro

Il professor Sebastiano Tafaro classe 1936 è nato a Minervino Murge in provincia di Bari ed è Onorario dell'Università degli Studi di Bari. Animatore e co-conduttore di una serie di dibattiti politici storici e filosofici.