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Il Presidente Sergio Mattarella da giurista e costituzionalista di grande spessore, ha giustamente richiamato alla Costituzione dicendo che le Camere e la legislatura durano 5 anni. Questa è la regola, l’eccezione è lo scioglimento anticipato delle stesse. Ma negli ultimi anni dal 1993 ad oggi, nonostante il richiamo di tutte le coalizioni a sistemi elettorali tendenzialmente maggioritari, in realtà per lo più misti: parte proporzionale e parte maggioritario, con Leggi elettorali dal Mattarellum (dal suo proponente, l’allora Ministro Sergio Mattarella), che prevedeva il 75% dei Seggi Parlamentari distribuiti con il sistema maggioritario puro uninominale ed 25% con sistema proporzionale, alla Camera su base nazionale mediante i listini “bloccati”, mentre al Senato regionale mediante il recupero dei Candidati non eletti con maggiore quoziente; successivamente nel 2006 con la Legge Calderoli: proporzionale puro con sbarramento con listini bloccati e premio di maggioranza in favore della Coalizione più votata ed, infine, nel 2018 con la Legge “Rosatellum” (dal proponente on.Rosato) con 1/3 circa dei Seggi attribuiti mediante il maggioritario uninominale ed i restanti 2/3 con metodo proporzionale puro con sbarramento; si sono avuti sempre problemi di governabilità, per il frequente passaggio di Parlamentari eletti in uno schieramento ad altro, con la formazione e proliferazione dei Gruppi e gruppuscoli parlamentari, ed il problema mai è stato risolto.

La difficoltà a governare si è sempre palesato con l’utilizzo spesso smodato ed ingiustificato di due Istituti Costituzionali che avrebbero dovuto rappresentare delle eccezioni alle procedure costituzionali di formazione delle Leggi:

  1. Il Decreto Legge previsto dall’art.77 della Costituzione, emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo, il quale ricorre a tale Istituto per “necessità straordinarie ed urgenti” e che deve essere convertito in Legge, eventualmente con modifiche da parte delle Camere, entro 60 giorni dalla emanazione. E poiché, molto difficilmente l’iter di conversione riuscirebbe a seguire le procedure ordinarie e con votazione “articolo per articolo”, secondo le quali qualsiasi modifica apportata al testo originario deve essere votata da entrambi i Rami del Parlamento, che, pertanto, devono giungere ad approvare definitivamente lo stesso testo del Decreto legge da convertire in Legge entro il termine perentorio, i Governi hanno utilizzato ed abusato un altro Istituto Costituzionale che consente di evitare il prolungarsi dei tempi oltre quelli previsti dalla Costituzione;
  2. L’Istituto della “Questione di fiducia”. Questo non è previsto dalla Costituzione, bensì dai Regolamenti Parlamentari di Camera e Senato, e consente sempre in casi di motivata “straordinarietà ed urgenza” di sottoporre la Proposta di Legge Governativa, che in questi casi ha la forma del Decreto Legge da convertire in Legge, ad un iter veloce. Tutti gli emendamenti proposti al testo presentato, decadono e le Camere devono votare la Proposta-Decreto Legge nella sua interezza e senza modifiche, diversamente, cioè in caso di voto negativo da parte di una delle Camere, il Governo sarebbe costretto a dimettersi per mancanza della fiducia parlamentare. Quindi, i Deputati e Senatori della Repubblica si troverebbero nel dilemma: votare secondo coscienza e “senza vincolo di mandato”, nei fatti, e quindi provocare le dimissioni del Governo, oppure ingoiare il rospo e votare il testo come presentato con disciplina di Partito o di Gruppo Parlamentare e confermare la fiducia al Governo ed alla sua maggioranza.

È evidente che tali Istituti abusati da tutti i Governi che sono succeduti dal 1993 ad oggi, ma anche in precedenza se ne faceva ampio utilizzo, distorcono fortemente lo spirito Parlamentare e Costituzionale tendente ad emanare le Leggi con la più ampia partecipazione dei Deputati e dei Senatori.

Raramente, i Presidenti della Repubblica che si sono succeduti hanno rifiutato la firma di Decreti Legge e, quindi, la loro emanazione per carenza dei requisiti di “straordinaria necessità ed urgenza” previsti dall’art.77. Uno, forse il più eclatante, fu il rifiuto da parte del Presidente Scalfaro nel 1994 di firmare l’emanazione del così detto Decreto Legge proposto dal primo Governo Berlusconi per mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Biondi che lo aveva redatto, in tema di riforma della Giustizia penale.

Altrettanto raro, è il caso di una Camera, che nonostante il Governo abbia posto “la questione di fiducia” su un provvedimento, abbia votato contro quel provvedimento, provocando le dimissioni del Governo (è il caso del primo Governo Prodi 1996-97), il quale, però portò alla formazione del Governo D’Alema avente una maggioranza completamente diversa da quella che aveva eletto e sostenuto il precedente.

Nella maggior parte dei casi i Presidenti della Repubblica hanno sempre firmato i Decreti spesso non richiedendo spiegazioni sulla “necessità ed urgenza”.

L’abuso di questi due Istituti negli ultimi anni appare evidente, soprattutto se si pensa che spesso le maggioranze parlamentari che hanno sostenuto i Governi che si sono succeduti, da quelli politici a quelli così detti “tecnici”, erano numericamente importanti e, pertanto, non necessitanti di iter legislativi che la Costituzione prevede come non ordinari.

Pertanto, si evidenziano forme di commissariamento di fatto del Parlamento da parte del Governo in carica, sia esso stato di Centro-Destra, di Centro-Sinistra o “tecnico”, con l’avallo dei Presidenti della Repubblica succedutisi dal 1992 in poi.

Tutto questo, infine, evidenzia e spiega la sfiducia oramai generalizzata a procedere allo scioglimento anticipato delle Camere, preferendo prassi tendenti a favorire passare da una maggioranza Parlamentare di un tipo ad altra di tipo completamente diversa, in distonia con un più consono allo spirito della Costituzione, e cioé chiedere all’Organo Costituzionale Sovrano (art.1 della Costituzione) il Popolo (direi meglio gli Elettori) di esprimersi mediante il voto.

Michele Traversa

Direttore responsabile e Editore di LSDmagazine. Esperto di turismo, spettacolo, gastronomia e tecnologia. Attento alle strategie social media e preparato all'interazione tra gli strumenti che questi offrono e la diffusione dei loro contenuti. Collabora con le principali riviste del settore turistico, italiane e straniere, autore di libri e documentari di viaggio e di mostre fotografiche.