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Il conflitto istituzionale tra Parlamento e Presidente della Repubblica ormai è consuetudine di quasi tutte le legislature. La Carta Costituzionale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato dal Presidente della Repubblica ed il Governo nominato dopo aver prestato giuramento nelle mani del Presidente stesso si reca in Parlamento per ottenere la fiducia da entrambi i rami dello stesso.
Il problema è l’assenza di chiarezza sulla scelta del Presidente del Consiglio incaricato. L’individuazione è fatta autonomamente dal Capo dello Stato ovvero questi è tenuto a nominare colui che i Gruppi Parlamentari gli indicano nelle consultazioni di prassi successive alla crisi di Governo? Inoltre, il Capo dello Stato deve tener conto, anche in considerazione della Legge elettorale, della scelta degli elettori in termini di maggioranza parlamentare, anche se espressa qualche anno prima della crisi di Governo, ovvero se deve solo attenersi ai nuovi e sopravvenuti equilibri parlamentari determinatisi in corso di legislatura, anche se diversi dalle coalizioni elettorali? Infine, il Capo dello Stato ha tra le sue prerogative di fatto la possibilità di effettuare una valutazione di merito sulla opportunità politica di formare un Governo espressione di una maggioranza parlamentare diversa da quella espressa dalla sovranità popolare, oppure si deve attenere a questa indicazione e svolgere mero ruolo notarile ed in caso di crisi procedere allo scioglimento anticipato delle Camere, o anche di una sola, e chiedere al corpo elettorale di esprimersi nuovamente?
Infatti, proprio in questi giorni vi è una polemica, peraltro non nuova, tra chi ritiene che si sia in presenza di fatto di una Repubblica semi-presidenziale o con premierato forte, per cui in caso di dimissioni del Governo che taluni, a causa del sistema elettorale, ritengono scelto dagli elettori si debba procedere allo scioglimento anticipato delle Camere ed indire nuove elezioni generali, e coloro che ritengono in essere ancora una Repubblica Parlamentare e pertanto è il Parlamento ad indicare al Presidente della Repubblica la maggioranza di Governo ed il relativo Presidente del Consiglio dei Ministri. Di fatto, tale conflitto istituzionale in Italia tra Parlamento e Presidenza della Repubblica sulla
prerogativa di scelta del Governo, si è già avuta nel 1963-64 tra Antonio Segni ed Aldo Moro.

"conflittoIn tale periodo il Segretario della DC riteneva ormai matura la formazione di una nuova coalizione di Centro-Sinistra con l’ingresso del Partito Socialista Italiano ancora marxista, diversa da quella che fino a quel momento aveva sostenuto il Governo e desiderata dal Presidente della Repubblica il quale rivendicava la prerogativa di scegliere autonomamente il capo del Governo e la coalizione di riferimento della maggioranza parlamentare. Aldo Moro con Giuseppe Saragat ritenevano, invece, che il Presidente Segni dovesse solo ratificare e nominare il Governo indicato dai Partiti. Lo scontro fu durissimo. Il Capo dello Stato Antonio Segni era stato eletto nel 1962 dopo molti scrutini con il voto di una maggioranza parlamentare di Centro-Destra: Movimento Sociale, Monarchici, Partito Liberale, Partito Repubblicano, DC e Partito Socialdemocratico, ed il voto contrario di Partito Comunista e Partito Socialista. La questione si risolse col malore di Segni e le sue successive dimissioni.
Analoga situazione si ebbe nel 1994-95 tra Oscar Luigi Scalfaro e Silvio Berlusconi. Il Governo Berlusconi sorretto dalla maggioranza elettorale e parlamentare composto da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, Centro Cristiano Democratico e Unione di Centro, fu costretto alle dimissioni a causa del ritiro dell’appoggio parlamentare da parte della Lega Nord. I partiti rimasti nella coalizione chiesero a gran voce le nuove elezioni. Il Capo dello Stato non ne volle sapere, varò un Governo tecnico del Presidente con l’appoggio dei Gruppi Parlamentari usciti sconfitti dalle urne e della Lega Nord e con l’astensione di Forza Italia. Scalfaro non ritenne opportuno ricorrere alle urne immediatamente in quanto la legislatura era iniziata il 28 marzo del 1994 e richiamare gli elettori ad esprimersi già nella primavera del 1995 gli sembrò prematuro. Fu una valutazione di merito e politica tutt’altro che notarile.
Il dubbio in questi casi sorge sempre: il Capo dello Stato è indotto a puntare i piedi in base alla correttezza istituzionale, alle sue prerogative, all’interesse politico dello Stato, oppure agli interessi dei Partiti che gli sono storicamente più vicini?
E’ infatti evidente che oggi il Partito Democratico, a cui il Presidente Napolitano appartiene, e la coalizione di Centro-Sinistra non è pronta ad una nuova campagna elettorale e ad affrontare le urne, come non lo erano molti Partiti nel 1994-1995. Pertanto, il dubbio, purtroppo, potrebbe sorgere.
Ed oggi la questione si ripropone. In presenza di una Repubblica Parlamentare che attribuisce però al Capo dello Stato la prerogativa della nomina del Capo di Governo a quale Organo Costituzionale spetta la scelta della persona da incaricare di formare il nuovo Governo e di recarsi alle Camere a chiedere la fiducia?
Chi è causa del proprio male pianga se stesso. Il Presidente Berlusconi ha la grave colpa politica di aver governato a lungo l’Italia e non aver proposto alcuna modifica costituzionale per risolvere tale conflitto istituzionale e per passare effettivamente alla seconda e nuova Repubblica. Il Presidente Cossiga ancora una volta aveva colto nel segno.
Tra i politici e gli analisti politici ci sarà qualcuno che trarrà insegnamento da Francesco Cossiga? Oppure saremo incapaci di impararne la lezione?

Michele Traversa

Direttore responsabile e Editore di LSDmagazine. Esperto di turismo, spettacolo, gastronomia e tecnologia. Attento alle strategie social media e preparato all'interazione tra gli strumenti che questi offrono e la diffusione dei loro contenuti. Collabora con le principali riviste del settore turistico, italiane e straniere, autore di libri e documentari di viaggio e di mostre fotografiche.